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APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 15 DEL 14/04/2005
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE IN DATA 16/06/2005
DIVENUTA ESECUTIVA EX ART. 12, COMMA 1, L.R. n° 44/1991 IN DATA 26/06/2005
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 26/06/2005 AL 27/07/2005
DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 28 LUGLIO 2005
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| Pubblicato sulla G.U.R.S. n° 33 del 05/08/2005 |
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Titolo I I principi fondamentali
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Art. 01 Il Comune
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1. Il Comune di Vita è soggetto istituzionale pubblico, costituitivo della Repubblica, in forma giuridica equiordinata con gli altri comuni, le province, le città metropolitane, la Regione Siciliana e lo Stato. 2. Il Comune di Vita è ente autonomo con proprio statuto costituzionalizzato con propri poteri e funzioni, che esercita secondo i principi fissati dalla Costituzione Italiana. Il Comune di Vita prende atto che Roma è capitale della Repubblica.
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Art. 02 Rapporti e discipline internazionali
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1. Il Comune di Vita, per il tramite della Regione Siciliana e dello Stato, mantiene rapporti internazionali con enti territoriali stranieri, comunitari ed extracomunitari, per tutte le politiche economiche, sociali, culturali che interessano la propria comunità. 2. Il Comune attua le discipline derivanti dall’ordinamento comunitario quale vincolo precettivo per la propria azione amministrativa. 3. Il Comune è vincolato agli obblighi internazionali assunti liberamente dallo Stato e dalla Regione Siciliana.
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Art. 03 Funzioni amministrative e principio di sussidiarieta’
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1. Il Comune di Vita esercita funzioni amministrative fondamentali proprie o conferite, attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Siciliana sia per la loro potestà legislativa e regolamentare sia per quella concorrente. 2. Il Comune di Vita esercita le funzioni amministrative, assicurando l’esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, rispetto ai paritari sog-getti pubblici istituzionali, costituzionalmente previsti. 3. Il Comune di Vita può associarsi con altre istituzioni pubbliche o private per l’ottimizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative e per il miglioramento delle prestazioni, nonché per l’erogazione dei servizi, garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza giuridica, sociale, civile, morale e religiosa. 4. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di leva militare e di statistica nel rispetto delle leggi dello Stato che disciplinano i servizi medesimi. Le relative fun-zioni sono esercitate dal sindaco quale Ufficiale di Governo. 5. In rapporto a quanto previsto dal superiore comma 1 il Comune svolge ogni altra funzione ad esso delegata dallo Stato o dalla Regione. 6. La delega delle funzioni amministrative Regionali è conferita con legge della Regione. 7. Il Comune esercita le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in esplicazione ed a corollario dell’art. 118, comma 4, della Costituzione. 8. Il Comune può esternalizzare in tutto o in parte i propri servizi e le proprie funzioni amministrative, mediante l’istituto della concessione, della convenzione/contratto e dell’appalto mediante applicazione delle norme vigenti in materia.
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Art. 04 Autonomia Finanziaria
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1. Il Comune di Vita ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. Esso ha risorse autonome e stabilisce ed applica i tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 3. Il Comune ha diritto a partecipare ai benefici del fondo perequativo istituito con legge dello Stato qualora trovasi con minore capacità fiscale per abitante rispetto alla media della Repubblica. 4. Il Comune ha diritto di ricevere risorse aggiuntive dallo Stato per effettuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona e per quant’altro rientri negli interessi generali della propria comunità.
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Art. 05 Autonomia Patrimoniale
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1. Il Comune di Vita ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio indisponibile e disponibi-le, che gestisce nel rispetto dei principi generali determinati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Siciliana. 2. I beni compresi nel patrimonio indisponibile del Comune non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle disposizioni normative che li riguardano. 3. Il Comune garantisce alla collettività la fruizione dei beni comunali con le limitazioni impo-ste dalla natura del pubblico servizio cui essi sono destinati. 4. I modi di utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi da parte di cittadini, di Enti, di As-sociazioni e di ogni altro organismo sono disciplinati da apposito Regolamento.
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